Bozza del nuovo statuto di ILS APS (RFC)
Questa è la bozza del nuovo statuto di Italian Linux Society. È in stato "RFC" (request for comments - richiesta di pareri) dal 5 novembre 2025. Siamo invitati a leggere questa versione entro giovedì 20 novembre 2025 ore 21:00.
È disponibile una pagina con contesto e domande frequenti sul nuovo statuto di ILS.
Statuto dell'Associazione "ITALIAN LINUX SOCIETY"
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
- È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione “ITALIAN LINUX SOCIETY” siglabile “ILS” di seguito indicata come Associazione.
- La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 35 comma 5. - L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
- La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art.12.
- Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione può istituire delle sezioni territoriali non autonome, dette Sezioni Locali. Le sezioni locali assicurano il presidio locale per l’attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative. Le sezioni locali sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale.
(?) Note a margine
Con "non autonome" e "prive di autonomia organizzativa" si intende per esempio che le sezioni locali non hanno un proprio codice fiscale o un proprio statuto o un proprio consiglio direttivo. Questo non esclude la possibilità di avere referenti interni delle sezioni locali, non esclude che i membri della sezione locale possano far parte di altre organizzazioni con un proprio statuto, non esclude che facciano parte del consiglio direttivo di altre associazioni, non esclude che le sezioni locali abbiano linee guida interne per organizzarsi al meglio.
Con "prive di autonomia finanziaria" si intende per esempio che le sezioni locali non hanno gestione dei conti correnti di Italian Linux Society. Questo non esclude la possibilità di tenere traccia delle quote associative, dei rimborsi spese, delle donazioni, ecc. e non esclude che questo tracciamento interno delle risorse di Italian Linux Society legate ad una particolare sezione sia chiamato "cassa sezione locale".
- Il Consiglio Direttivo indirizza l’attività delle sezioni locali ed individua per ognuna una persona Referente della sezione locale.
(?) Note a margine
Questo non esclude la possibilità dei membri della sezione locale di proporre una nuova persona referente da sottoporre al consiglio direttivo. - La costituzione e l’attività delle sezioni territoriali e dei loro referenti, nonché i loro rapporti con la sede centrale dell’Associazione, sono disciplinati da un apposito regolamento, curato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei soci.
(?) Note a margine
Esplora il linee guida delle sezioni locali di Italian Linux Society.
Art. 2 - Scopi e finalità
- L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
- Premessa
Gli strumenti tecnologici, ed in particolare informatici e telematici, di cui Internet è l'esempio più evidente, hanno sostituito molte forme tradizionali di comunicazione e di scambio di idee fra le persone, occupando sempre più il ruolo che un tempo era rappresentato dalla carta, dalla penna e più di recente dai mezzi di comunicazione di massa; le garanzie di equità e libertà in questo campo non sono più un fatto accademico o per addetti ai lavori, ma hanno assunto una portata planetaria dalla quale dipenderanno sempre più anche libertà e democrazia, civiltà e benessere economico. La diffusione del software libero consente di ridurre il divario digitale, permettendo a chiunque di accedere a strumenti software senza costi proibitivi, di evitare la monetizzazione dei dati personali offrendo maggiore sicurezza e protezione, di migliorare l'educazione e la ricerca permettendo a studenti e insegnanti di usare software senza restrizioni di copyright, sperimentando e apprendendo senza limiti di licenza, di riutilizzare hardware (ad esempio, installando software libero su dispositivi meno recenti invece di gettarli a causa di software proprietario obsoleto), di ridurre la necessità di produrre nuovi dispositivi diminuendo l'inquinamento elettronico con un impatto positivo sull'ambiente. Alla luce di questa premessa, l'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
- promuovere l’utilizzo, lo sviluppo e l’educazione al Software Libero, l’Open Source, gli open data, le licenze libere e le libertà digitali, per favorire le pari opportunità e la democratizzazione nell’accesso agli strumenti informatici, l’autonomia nell’uso delle tecnologie digitali e la partecipazione attiva dei cittadini al progresso collettivo;
- promuovere la ricerca e lo sviluppo operativo dei Software Liberi favorendo la libera circolazione delle idee in campo informatico al fine di rendere le conoscenze accessibili e fruibili a chiunque;
- stimolare l'adozione del Software Libero da parte degli Enti pubblici, delle imprese e degli Enti di Terzo settore, per agevolare e migliorare l’accesso ai servizi per i cittadini, superando il digital divide e favorendo l’inclusione sociale;
- promuovere lo sviluppo e l’accrescimento delle competenze informatiche, la loro consapevolezza e autonomia nell’uso degli strumenti digitali offrendo loro l’opportunità di conoscere ed usare il software libero;
- supportare le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del privato sociale interessati all’adozione del software libero e a soluzioni open source, favorendo innovazione e transizione digitale.
Art. 3 -Attività
-
Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:
-
lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
-
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’Associazione intende:
-
incentivare la creazione di comunità di utenti del software libero, incluso ma non limitatamente al sistema operativo GNU/Linux, capaci di utilizzare, studiare, modificare, e distribuire il software libero al fine di diffondere il suo utilizzo a tutta la collettività;
- organizzare eventi come convegni, seminari, conferenze, dibattiti, raduni e laboratori durante manifestazioni, come il “Linux Day”, in base alla missione statutaria;
- svolgere attività di ricerca ed innovazione nell’ambito del Software Libero sostenendone la collaborazione, lo studio e la condivisione delle conoscenze e delle competenze e delle applicazioni teoriche e pratiche;
- svolgere attività di divulgazione, comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca mettendoli a disposizione di tutta la collettività per favorire l’uso del software libero;
- realizzare corsi formativi accreditati, anche in accordo con le Università, per fornire conoscenze e competenze nell’uso del software libero e, in particolare, dell’ambiente GNU/Linux;
- organizzare corsi di alfabetizzazione informatica rivolti ai cittadini a rischio discriminazione ed esclusione sociale aiutandoli a superare la loro difficoltà nell’accesso e nell’uso della tecnologia digitale;
- organizzare incontri e laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado per studenti, insegnanti, personale scolastico ed eventuale altro pubblico fra cui inclusi i genitori;
- fornire formazione e consulenza alle scuole, alle amministrazioni pubbliche e agli enti del privato sociale aiutandoli a favorire l’adozione del Software Libero e dell’Open Source, in concordanza con le leggi vigenti sul rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica.
1 bis. L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore.(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore.(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore.(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice del Terzo Settore.(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice del Terzo Settore.
Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche
- Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
-
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
-
quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
-
attività diverse di cui all’art. 6 del Codice e ss. mm. ii.;
-
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni associato.
- È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
(?) Note a margine
Ai sensi dell'art 8 comma 1 del Codice del Terzo Settore. - È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
(?) Note a margine
Ai sensi dell'art 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
Art. 5 - Soci
- Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre APS) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- Ai sensi del comma 3 dell’art. 35 del Codice del Terzo Settore altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione sociale.
- l’adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente statuto. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
- L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente Rappresentante Legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
- Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore. - Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.
- All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
-
La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
-
non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
-
in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
-
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci
- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività.
-
I soci hanno diritto:
-
di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
-
di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla protezione dei dati (privacy).
-
I soci sono tenuti:
-
all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.
Art. 8 - Quota associativa
- I soci devono corrispondere, entro il termine del mese di febbraio, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
- L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Collegio dei Probiviri.
Art. 10 - Assemblea dei Soci
- L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
- L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Codice del Terzo Settore. - Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.
- Nel caso in cui l’Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice del Terzo Settore. - Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
- Ciascun associato può rappresentare 3 (tre) associati se l’associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e 5 (cinque) associati quando ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Codice del Terzo Settore.
Art. 11 - Assemblea Ordinaria dei Soci
- L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
-
L’Assemblea ordinaria:
-
approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge e revoca i componenti dell’Organo di controllo;
- elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto;
-
delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.
-
Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Assemblea Straordinaria dei Soci
- La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10.
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
- L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l’articolo 2382 del codice civile.
- L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di segretario.
-
Il Direttore svolge funzioni di ordinaria amministrazione dell'associazione, quali, in via esemplificativa:
-
dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
- coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'Associazione;
- controllare gli adempimenti ordinari connessi alla vita dell'Associazione;
- curare i rapporti dell'Associazione con gli uffici pubblici e privati, ed in particolare con gli istituti di credito, nei confronti dei quali il Direttore avrà la firma sociale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione;
Per il compimento degli atti connessi allo svolgimento delle sue funzioni, il Direttore ha la firma sociale. 6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. 7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo. 8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci. 9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- nomina il Direttore;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto;
- propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
-
ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
-
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 3 (tre) volte all’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota;
- I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
(?) Note a margine
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Codice del Terzo Settore.
Art. 14 - Presidente
- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 15 - Organo di controllo
- Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
- L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- L’Organo di controllo dura in carica 2 (due) anni e può essere rinominato.
- I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 16 - Collegio dei Probiviri
- Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a 3 (tre) volte consecutive.
- Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo, oppure 5 (cinque) associati o di un associato interessato alla vertenza.
- Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
Art. 17 – Commissioni e Comitati Tecnici
- Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Commissioni e Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere, oppure per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento delle commissioni e dei comitati tecnici e ne definisce una persona come referente o coordinatore.
Art. 18 - Libri sociali
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È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
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il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
Art. 19 - Scioglimento
- L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 20 - Norme finali
- Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

